STATUTO
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DEL DIRITTO
(con le modifiche apportate dall’Assemblea del 4 ottobre 2012)

ART. 1 – La Società italiana di Storia del diritto dà impulso alla ricerca storico-giuridica, facilita l’incontro, la diffusione delle in formazioni e la collaborazione scientifica tra gli studio si, anche sul piano internazionale. Favorisce il confronto scientifico tra le due discipline in cui la Società è articolata, nonché con i cultori del diritto vigente, ai fini dell’approfondimento dei profili storici. Cura i rapporti di interesse delle disc ipline storico-giuridiche, col Ministero dell’Università, con il CUN, con il CN R, con gli organi di valutazione. Promuove il coordinamento delle attività dei dottorati di ricerca e altre iniziative intese alla formazione dei futuri docenti.

ART. 2 – La Società è composta da studiosi del diritto romano e dei diritti antichi e della storia del di ritto medievale e moderno. La Società può procedere a riunioni distinte secondo l’appartenenza scientifica dei Soci.

ART. 3 – Fanno parte della società come Soci, su semplice domanda, i docenti di ruolo e già di ruolo, i ricercatori e gli assistenti ordinari delle discipline storico-giuridiche contemplate dalle norme vigenti. Possono inoltre essere ammessi come Soci, su delibera del Consiglio di Presidenza, studiosi italiani e stranieri che abbiano contribuito al progresso della ricerca storico-giuridica; professori affidatari e supplenti di discipline storico-giuridiche; giovani studiosi meritevoli nella ricerca storico-giuridica.

ART. 4 – I Soci versano annualmente alla Società una quota, il cui ammontare è fissato dall’Assemblea.

ART. 5 – Sono organi della Società l’Assemblea dei Soci, il Consiglio di Presidenza, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 6 – L’assemblea è costituita da tutti i Soci; essa si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all’anno; discute e delibera sulla relazione del Presidente intorno all’attività svolta, sui programmi da svolgere e sull’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo. I Soci possono farsi rappresentare all’Assemblea mediante delega scritta conferita ad altri Soci. Ogni Socio può essere portatore di una sola delega.

ART. 7 – L’assemblea può essere convocata in sessione straordinaria dal Presidente quando egli lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno cinque membri del Consiglio di Presidenza oppure da almeno un terzo dei Soci.

ART. 8 – Le Assemblee sono convocate almeno dieci giorni prima con lettera, inoltrabile anche in via telematica, contenente l’ordine del giorno; esse sono validamente costituite, in prima convocazione, qualora sia presente la maggioranza dei Soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

ART. 9 – L’assemblea elegge il Consiglio di Presidenza, composto da dieci membri, cinque per ciascuno dei due settori scientifico-disciplinari cui afferiscono i Soci.
Ogni Socio può esprimere due preferenze ed ha l’elettorato attivo e passivo nell’ambito del settore scientifico-disciplinare a cui appartiene. I Soci ammessi alla Società, ai sensi dell’art.3 c.2 dello Statuto, esercitano il diritto di voto a partire dall’ann o successivo a quello di iscrizione.

ART. 10 – I membri del Consiglio di Presidenza restano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili una volta sola.
Il Consiglio elegge nel proprio seno: il Presidente ed il Vicepresidente, appartenenti a diversi settori scientifico-disciplinari, il Segretario ed il Tesoriere.
Non può essere eletto per il triennio successivo un Presidente che appartenga al medesimo settore scientifico-disciplinare del suo predecessore.

ART. 11 – Il Consiglio di Presidenza coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e nell’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea. Esso si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte l’anno o quando almeno tre membri lo richiedano. Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 12 – Il Presidente ha la rappresentanza della Società, ne promuove e coordina l’attività, esegue le deliberazioni del Consiglio e della Assemblea, procede alle convocazioni previste dal presente Statuto.

ART. 13 – Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso d’impedimento.

ART. 14 – Il Segretario assolve alle incombenze affidategli dal Presidente, in particolare cura la conservazione degli atti della Società e i verbali delle riunioni. Nel caso d’impedimento temporaneo del Segretario, le sue funzioni sono svolte dal più giovane dei componen ti del Consiglio di Presidenza.

ART. 15 – Il Tesoriere riscuote e amministra i fondi della Società. Al fine di agevolare la riscossione delle quote, egli può avvalersi della collaborazione di delegati nelle singole sedi universitarie.

ART. 16 – Nel caso di scioglimento della Società, l’Assemblea delibera la destinazione dei beni, tenuto conto delle finalità istituzionali.

ART. 17 – Le proposte di modifiche dello Statuto vengono presentate all’Assemblea dal Presidente, su parere conforme del Consiglio di Presidenza o su richiesta scritta di almeno un quinto dei Soci. Per la loro approvazione è richiesto il voto conforme della maggioranza assoluta dei Soci o di almeno due terzi dei Soci presenti.

ART. 18 – Conservano la qualità di Soci tutti coloro che ne sono in possesso alla data di approvazione del presente Statuto, modificativo del precedente.


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